Nuove frontiere dell’assicurazione della responsabilità dei professionisti: claims made e accordi tra imprese a tutela dei clienti

Responsabili scientifici

Anna Carla Nazzaro, UNINT

Area

Socio-economica

Partecipanti

Sara Landini, UNIFI
Lorenzo Sapigni, rappresentante generale e country manager CGPA per l'Italia

Anno di inizio

2022

Durata

Annuale

Abstract

Obiettivo principale del progetto è creare un tavolo di lavoro per definire una “Convenzione tra assicuratori per la gestione dell’assicurazione della responsabilità civile professionale in regime di claims made” la cui stesura muove da una collaborazione già intrapresa con il CESIA (Centro studi intermediazione assicurativa) e CGPA Europe. Partendo da una prima bozza di convenzione che sarà presentata il prossimo settembre all’ANIA (Associazione nazionale delle imprese di assicurazione) e a Unipol Sai che non è parte di ANIA ma è un attore importante sul mercato, alla presenza di membri di organismi istituzionali quali IVASS e AGCM, l’obiettivo è quello di creare un tavolo di lavoro congiunto al fine di ultimare la convenzione ed ottenere la più ampia adesione. Il progetto intende partire dalla analisi della copiosa giurisprudenza in tema di claims made che a più riprese si è mostrata oscillante. 


In particolare L’analisi della giurisprudenza non può prescindere dalle due sentenze rese dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: la n. 9140/2016 e la n. 22437/2018. Prima della sentenza del 2016 le corti di merito avevano considerato le clausole claims made come legittime ma vessatorie, sul presupposto che si tratta di clausole limitative della responsabilità che, in quanto tali, necessitano di una approvazione specifica.
Nel frattempo vi è l’intervento del legislatore che – pur assumendo una forma settoriale e, per certi versi, difficilmente interpretabile (difficoltà che si risolve nell’alternativa tra considerare le norme che disciplinano le forme assicurative claims made based come norme speciali oppure come l’introduzione di una definizione legislativa di claims made valevole anche per altri settori) – rappresenta un punto di rottura tanto da modificare l’orientamento della giurisprudenza successiva.
Nel settore dell’avvocatura, il Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, recante le Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato, impone, all’art. 2, che «L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza».
In ambito sanitario, invece, la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), dopo aver imposto all’art. 10 l’obbligo assicurativo, si occupa specificamente, nell’art. 11, dell’estensione temporale della garanzia assicurativa dettando una disciplina che media tra le opposte esigenze: «La garanzia assicurativa deve prevedere un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta».

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