Riconoscimento titoli esteri

La domanda di riconoscimento viene presentata per richiedere il riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero con un analogo titolo universitario rilasciato dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

Il riconoscimento riguarda studenti italiani, studenti dell’Unione europea (UE), studenti non dell’Unione europea equiparati (extra UE equiparati), studenti non dell’Unione europea residenti all’estero (extra UE), studenti italiani con titolo di studio estero.

In base alla Legge 11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, le università hanno competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Le università esercitano tale competenza nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Per richiedere l’equipollenza dei titoli esteri è necessario presentare alla alla segreteria didattica del corso di laurea di riferimento i seguenti documenti:

  • originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) valido per l’ammissione all’università del paese in cui è stato conseguito (il titolo può anche essere autocertificato da parte dei cittadini comunitari);traduzione ufficiale in italiano del titolo di studio di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) conseguito all’estero, se non autocertificato da parte dei cittadini comunitari;
  • dichiarazione di valore in loco e legalizzazione (salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia) del titolo di studio di scuola secondaria superiore o del certificato sostitutivo conseguito all’estero a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana in loco;
  • originale del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo) che si intende far riconoscere (il titolo può anche essere autocertificato da parte dei cittadini comunitari);
  • traduzione ufficiale in italiano del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo), se non autocertificato da parte dei cittadini comunitari;
  • dichiarazione di valore in loco e legalizzazione (salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia) del titolo accademico straniero a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana;
  • originale del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami universitari rilasciato dalla università straniera (il documento può anche essere autocertificato da parte dei cittadini comunitari) ovvero “diploma supplement”, ove adottato dall’università straniera che ha rilasciato il titolo secondo le direttive della Commissione europea;
  • traduzione ufficiale in italiano del certificato di laurea con il dettaglio degli esami universitari e legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana, se non autocertificato da parte dei cittadini comunitari;
  • sintesi dei programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento del titolo accademico straniero (su carta intestata dell’università straniera e con timbro e firma della stessa);
  • traduzione ufficiale in italiano dei programmi ufficiali delle attività formative;
  • solo per cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità e idonea documentazione, rilasciata dalla competente questura, dalla quale si desuma la motivazione di rilascio del permesso di soggiorno;
  • copia del passaporto o altro documento di identità in corso di validità.

 

In caso di esito positivo dell’istanza si dovrà corrispondere il pagamento del contributo di 1.600 euro; in caso di esito negativo dell’istanza dovrà essere corrisposta all’Ateneo una somma pari a 800 euro per la copertura degli oneri amministrativi sostenuti per la fase di istruttoria.

Share
Share